AVVISO – Apertura dei termini per la denuncia del bestiame sui pascoli collettivi dell’Ente stagione 2023

AVVISO – Apertura dei termini per la denuncia del bestiame sui pascoli collettivi dell’Ente stagione 2023

Avviso in formato .pdf disponibile QUI

IL PRESIDENTE;

RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la denuncia del bestiame sui pascoli collettivi dell’Ente nel rispetto di quanto riportato nel presente avviso.

La denuncia del bestiame da avviare al pascolo per l’anno 2023 è consentita nei soli comparti previsti dall’Ente, ossia:

  • GIOVITA – POGGIO DEGLI SPIRITI –
  • FREDDARA – LASCONE –
  • QUARTICCIOLO – FONTANA INVERSA – COLLE DI MEZZO –
  • VALLE CARDOSA –
  • CASALE –
  • PRATO CIPOLLOSO –
  • VACCARECCIA –

La denuncia ed il successivo avvio al pascolo del bestiame denunciato avverrà a norma della Legge 1 agosto 2003, n. 200, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 Maggio 2006, del “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39”, e delle norme veterinarie.

Pertanto,

PER I BOVINI:

La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall’Ente indicando le notizie richieste e allegando il Modello 2/33 rilasciato dalla ASL in corso di validità. In questo modo l’Ente potrà controllare: lo stato di indennità da patologie e la consistenza del bestiame effettivamente pascolante.

 PER GLI EQUINI E ASININI:

La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall’Ente indicando le notizie richieste e allegando alla stessa il PASSAPORTO (qualora non risulti depositato) relativo ad ogni capo immesso a pascolo.

Ai sensi dell’art. 21 del regolamento dei beni di uso civico, la domanda va presentata all’ufficio protocollo dell’Ente in orario di ufficio dal 12 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022. Non viene considerata omessa denuncia se la stessa sarà presentata nei sette giorni successivi alla predetta scadenza, che, comunque, sarà soggetta alla sanzione del 10% da applicarsi sull’importo di fida di ogni singolo animale denunciato. Dopo tale ulteriore termine le domande pervenute al protocollo non saranno prese in considerazione ed il bestiame dovrà essere allontanato dai pascoli collettivi. Per gli utenti che hanno omesso di presentare denuncia nei termini suddetti, non sarà rilasciata certificazione di pascolo allo scopo di rendere possibile la ripartizione in tempo utile tra gli utenti che hanno regolarmente presentato denuncia secondo le direttive europee in materia di aiuti finanziari alla zootecnia.

Resta ferma la responsabilità civile e penale nei confronti dei proprietari di bestiame che nonostante l’omessa denuncia continuino a pascolarlo sulle terre collettive.

L’allevatore utente che ha presentato regolare denuncia ma il cui bestiame pascolante non è conforme alla denuncia stessa o al presente avviso, sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto di seguito riportato:

1 Bestiame rinvenuto al pascolo ma non presente in denuncia – applicazione sanzione di cui alla lett. b) del regolamento non superiore ai parametri del D.L. 472/97 e s.m.i.- pari all’importo di fida con aggiunta del 30%. In caso intervenga l’Ente per l’allontanamento vanno aggiunte le spese di custodia e di intervento.

2 Bestiame rinvenuto al pascolo in zona diversa da quella denunciata o interdetta: applicazione sanzione di cui alla lett. b) del regolamento non superiore ai parametri del D.L. 472/97 e s.m.i.- pari all’importo di fida con aggiunta del 30%. In caso intervenga l’Ente per l’allontanamento vanno aggiunte le spese di custodia e di intervento. Qualora per il bestiame di cui al presente punto, concorra anche il caso previsto al precedente punto 1) verranno applicate entrambe le sanzioni.

Le sanzioni di cui al presente avviso si riferiscono solo al rapporto disciplinato da regolamento tra l’Ente e l’utenza. Le suddette sanzioni, ovviamente, non escludono e non assorbono i provvedimenti civili e penali promossi dagli organi sovra ordinati all’Ente (Corpo Forestale dello Stato, Asl, Regione Lazio ecc…)

L’Ente è mallevato da qualsiasi responsabilità circa i danni che gli animali immessi potrebbero cagionare ad altri animali, persone e cose, giacchè la custodia degli animali spetta in ogni caso al loro proprietario (art. 2052 c.c.).

DOPO LA CHIUSURA DEI TERMINI PREVISTI PER LA DENUNCIA, L’ENTE SI RISERVA DI CONTROLLARE EVENTUALI INOSSERVANZE AL PRESENTE AVVISO ED AL REGOLAMENTO, MEDIANTE CONTROLLI ANALITICI O A CAMPIONE SUL TERRITORIO.

CIASCUN COMPARTO DETERMINA IN SEDE DI RIPARTIZIONE, A SCOPO CERTIFICAZIONE, IL COEFFICIENTE SUPERFICIE/UBA – CHE SARA’ INSINDACABILE.

Gli uffici sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.

I CORRISPETTIVI PER LA FIDA PASCOLO 2023 VENGONO CONFERMATI, CON RIVALUTAZIONE ISTAT, QUELLI DELL’ANNO 2022, SALVO ESIGENZE DI BILANCIO 2023 E A SEGUITO DI RATIFICA CONSILIARE.

 

PROT. N° 1566 DEL 09.12.2022 CAT. 4

 

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