Statuto
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ALLEGATO 1 – D.C. N. 09 DEL 13/04/2022
STATUTO
STATUTO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI
ELEMENTI COSTITUTIVI
E
UTENTI
Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
L’Università Agraria di Allumiere costituita a norma della l.4 agosto 1894 n. 397 sull’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Allumiere a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo della U.A. di Allumiere.
L’Ente è dotato della potestà di auto normazione ai sensi dell’art.1, legge 168/2017. e personalità giuridica di diritto privato.
Art. 2 – Sede dell’Ente
L’Università Agraria di Allumiere ha sede nel palazzo ubicato nel centro abitato del Comune di Allumiere alla Piazza della Repubblica 29. La sua sede può essere cambiata con deliberazione della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti. Gli Organi dell’Università Agraria possono riunirsi anche in sede diversa, sempre nel territorio del Comune di Allumiere in seduta pubblica ove previsto.
Art. 3 – Stemma dell’Ente
Lo stemma dell’Università Agraria di Allumiere porta i seguenti segni distintivi: Stemma in campo circolare bianco e celeste recante la scritta Università Agraria di Allumiere. Lo stemma reca all’interno un bovino, un equino ed un mazzo di spighe di grano con sullo sfondo cinque monti. Una corona è sopra lo stemma.
Art. 4 – Patrimonio dell’Ente
Il patrimonio dell’Ente è costituito da:
1) l’antico originario accertato e definito con giusti titoli di provenienza iscritto nel catasto dei Comuni di Allumiere, Tolfa, Civitavecchia e Santa Marinella ed annotato nei registri dell’Ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
2) le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Allumiere ed iscritti nei registri dell’Ente, sono inusucapibili.
Art. 5 – Attività e finalità dell’Ente
La U.A. di Allumiere amministra a fine socio economico produttivo e nell’interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Allumiere a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla l. 168 /2017 e recepite nel presente statuto.
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l’Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l’intangibilità delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.
Art. 6 – Utenti
Sono utenti i cittadini italiani residenti nel Comune di Allumiere.
Gli utenti hanno diritto alla fruizione degli usi civici come catalogati nell’art. 4 della L. 1766/1927 sul territorio gestito dall’Università Agraria di Allumiere.
Art. 7 – Perdita della qualifica di utente
L’utente può perdere la qualifica nei seguenti casi:
- Per mancato rispetto dello statuto;
- Per morosità o debito verso l’ente da almeno due anni;
- Per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l’ente e/o i suoi amministratori;
- Per danneggiamento del patrimonio dell’ente o per l’uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie, regolamentari ed ex lege.
La perdita di qualifica di utente potrà avvenire in qualsiasi periodo dell’anno con atto della Delegazione dell’Assemblea degli utenti, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo all’avvio del procedimento. L’interessato dovrà essere informato dell’inizio del procedimento con contestazione dei motivi della stessa.
Entro 10 giorni dalla predetta notifica l’interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente della Delegazione dell’Assemblea degli utenti per la relativa istruttoria.
Contro la decisione della Delegazione dell’Assemblea degli utenti l’interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa ed in caso di conferma dell’esclusione è fatta salva la possibilità di adire all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 24 C.C.
PRINCIPI, ADEMPIMENTI E MODALITA’ ELETTIVI
Art. 8 – Elettorato attivo
Il corpo elettorale è costituito da tutti gli utenti – cittadini italiani – iscritti nelle liste elettorali del Comune di Allumiere, aggiornate alla data delle elezioni.
Detto elettorato attivo costituisce l’Assemblea degli utenti
Art. 9 – Elettorato passivo
Sono eleggibili a membro della Delegazione dell’Assemblea degli utenti tutti gli utenti costituenti l’elettorato attivo che non si trovino in condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ovvero di incompatibilità ai sensi del successivo art. 10.
Art. 10 – Ineleggibilità, Incompatibilità e Incandidabilità
Ineleggibilità e incompatibilità:
Non possono essere eletti Delegati e nominati Consiglieri di Amministrazione dell’ente e se eletti e/o nominati decadono:
- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l’amministrazione dell’ente;
- Il Sindaco, gli assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari del Comune di Allumiere;
- Il Presidente, gli assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma;
- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale, provinciale e territoriale;
- Il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell’ente, ovvero in quello ove l’ente ha la propria sede istituzionale;
- I ministri di culto;
- I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell’ente;
- I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell’ente;
- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Roma.
- Il Segretario del Comune di Allumiere. Tale funzionario è incompatibile anche con l’incarico di Direttore amministrativo dell’Ente.
Incandidabilità:
Non possono essere candidati alle elezioni universitarie coloro per i quali si applicano i casi previsti dall’art. 10 del D.Lgs n. 235/2012. Altresì, incorrono nella sospensione e decadenza di diritto da amministratori coloro per i quali ricorrono i casi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 235/20212.
Per le contestazioni delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si attua il procedimento di cui all’art. 69 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 11 – Indizione delle elezioni
La Delegazione dell’Assemblea degli Utenti, alla scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni per il rinnovo dell’Organo suddetto.
La convocazione dell’elettorato attivo di cui all’art. 8, avverrà mediante l’affissione di manifesti e pubblicazione sul sito web dell’Ente a cura del Presidente della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.
Detta convocazione dovrà avvenire nel termine di quarantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni.
Art. 12 – Presentazione delle candidature
Dal giorno successivo la pubblicazione sul sito web dell’Ente e fino al ventesimo giorno antecedente la data fissata per l’elezione, potranno essere presentate le liste, sulle quali esprimere le preferenze delle candidature per l’elezione dei membri della delegazione, presso gli uffici universitari mediante apposita modulistica fornita dagli stessi.
Il numero dei membri della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti da eleggere è di 13, da eleggere con il sistema maggioritario e voto limitato a due candidati appartenenti alla stessa lista. Non è previsto voto disgiunto.
La lista che ottiene il maggior numero di voti ottiene nove delegati. I quattro delegati rimanenti vengono assegnati alle restanti liste con il sistema proporzionale “Metodo D’Hondt”.
Le candidature devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero minimo di nove candidati ad un numero massimo di tredici candidati.
L’espressione del voto deve avvenire con la scelta di una lista di candidati e l’espressione di un numero massimo di due preferenze.
Le candidature devono essere presentate da almeno venti elettori del Comune di Allumiere.
I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Allumiere e la loro firma è autenticata da Notai, Giudici conciliatori, dai Cancellieri di tribunale, dal Sindaco di Allumiere, dagli Assessori comunali appositamente delegati, dal Presidente dell’Università Agraria di Allumiere, dagli Assessori universitari, dal Segretario Comunale, dal Segretario dell’Università Agraria di Allumiere, dai funzionari universitari incaricati dal Presidente Universitario dai Giudici di Pace e dai Segretari giudiziari.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell’art. 20 della legge 4/1/1968, n.15
Gli uffici universitari procedono al controllo della esatta compilazione della modulistica presentata e in caso di non conformità, rigetta in via provvisoria la domanda dandone pronta comunicazione. Gli interessati potranno integrare le istanze entro e non oltre ventiquattro ore dalla notifica. In difetto il rigetto sarà considerato definitivo.
Gli uffici provvederanno alla pubblicazione sul proprio sito web e con manifesti, della lista dei candidati ammessi nel termine di quindici giorni antecedenti l’elezione.
Art. 13 – Svolgimento delle elezioni – espressione di voto
Le elezioni si svolgono in un sito appositamente comunicato sul manifesto di indizione. Saranno allestiti quattro seggi così come stabiliti presso l’anagrafe comunale. I presidenti di seggio (con titolo di studio di diploma o superiore) e gli scrutatori (con titolo di studio di scuola media o superiore) – tre per sezione – saranno nominati tramite sorteggio tra tutti coloro che avranno fatto pervenire apposita domanda agli uffici entro venti giorni prima della data prevista per le elezioni. I segretari saranno nominati dai presidenti di seggio.
Le elezioni si svolgono in una unica giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 22. Alla chiusura seguirà lo scrutinio per l’elezione dei membri della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.
I seggi si insedieranno a partire dalle ore 16 del giorno precedente le votazioni per le operazioni preliminari.
Al termine delle votazioni si terrà la riunione dei presidenti dei quattro seggi presso il primo seggio e a cura di quest’ultimo la proclamazione degli eletti sarà consegnata agli uffici universitari.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 14 – Organi dell’Ente
Gli organi dell’Ente sono:
- L’Assemblea degli Utenti con diritto al voto – d’ora in poi Assemblea
- Delegazione dell’Assemblea degli Utenti – d’ora in poi Delegazione
- Il Consiglio di Amministrazione – d’ora in poi C.d.A.
- Il Presidente e vicepresidente del C.d.A.
- Il Presidente e Vicepresidente della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti
- Il Collegio dei Probiviri
Art. 15 – Assemblea degli utenti
L’Assemblea degli Utenti è composta da tutti i cittadini italiani residenti nel comune di Allumiere iscritti nelle liste elettorali dell’Ente.
La funzione dell’Assemblea degli Utenti è quella di eleggere, in via rappresentativa democratica, i membri della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.
Può avere anche funzione consultiva – su richiesta e convocazione della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti – per argomenti di interesse collettivo.
Art. 16 – Delegazione dell’Assemblea degli utenti
La Delegazione dell’Assemblea degli Utenti è l’organo rappresentativo dell’assemblea degli utenti composta da un numero di membri – denominati Delegati – pari a tredici ed è eletto per un periodo di cinque anni.
Nella prima riunione – convocata dal Presidente e vice Presidente del C.d.A. uscente entro dieci giorni dopo la proclamazione degli eletti – presieduta dal membro eletto con il maggior numero di voti, vengono nominati – a scrutinio segreto – il Presidente della Delegazione e a seguire i membri del C.d.A. in seno alla Delegazione stessa.
Le riunioni della Delegazione sono pubbliche e sono convocate dal Presidente della Delegazione su propria iniziativa, su richiesta del C.d.A. o dei Delegati pari al 20% del proprio organico e comunque almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.
La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno tre giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso valide le riunioni della Delegazione alle quali siano presenti tutti i Delegati in carica.
Le riunioni della Delegazione sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% dei membri mentre in seconda convocazione, che è stabilita almeno un’ora dopo l’orario previsto per la prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Le delibere della Delegazione sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente della Delegazione.
Il voto dei Delegati è espresso a scrutinio palese o segreto se richiesto da almeno un terzo dei partecipanti fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e per la nomina di consiglieri nei casi di sostituzione.
Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno nove decimi dei Delegati in carica.
La Delegazione dell’Assemblea degli Utenti può dotarsi di un proprio Regolamento per normare il proprio funzionamento nel rispetto delle presenti norme statutarie.
I Delegati decadono quando si verifichino le seguenti condizioni:
- Per decesso;
- Per trasferimento della residenza fuori dal Comune di Allumiere;
- Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art.10.
- Per non aver partecipato – senza giustificato motivo – almeno per tre volte consecutive ai lavori della Delegazione;
- Per dimissioni volontarie
Ricorrendo dette condizioni la Delegazione con proprio atto provvede alla sostituzione dei decaduti con i primi candidati non eletti.
Alle adunanze della Delegazione partecipa il direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta sia, ove occorra, per fornire chiarimenti ai Delegati sugli argomenti oggetto della deliberazione.
Le deliberazioni della Delegazione sono numerate in ordine progressivo annuale e sono immediatamente eseguibili.
Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dalla della Delegazione viene pubblicata sul sito web dell’ente.
Le deliberazioni della Delegazione possono essere impugnate d’innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.
Art. 17 – Competenze della Delegazione dell’Assemblea degli utenti
Le competenze spettanti alla Delegazione – con le modalità di deliberazione indicate all’art. 16 – sono qui di seguito elencate:
- È dotata di capacità di auto normazione, giusta l’art. 1 c.1 lettera “b” della L.168/2017.
- Esercita le competenze attribuite all’ente dall’art. 3 c.1 lettera “b” punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 2 punto 7.
- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall’art. 3 c.1 lettera “b” della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- Nomina i componenti del C.d.A.
- Elegge il collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell’ente.
- Approva lo Statuto e le sue modifiche;
- Approva tutti i regolamenti interni dell’Ente ed in particolare:
- per l’amministrazione del patrimonio;
- per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
- della contabilità;
- delle sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il Rendiconto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Cda e deve darne comunicazione alla prima seduta dell’Assemblea che provvede alla ratifica;
- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d’uso dei terreni ai sensi dell’art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all’art. 39 del R.D. n.332/1928.
- Nomina il revisore dei conti scegliendolo tra i componenti l’Assemblea o esterno alla stessa purché siano in possesso di specifica competenza in materia contabile e amministrativa;
Entro il mese di dicembre del quarto anno della consiliatura, il Presidente convoca la Delegazione dell’Assemblea degli Utenti che deve tenersi nel successivo mese di gennaio per stabilire la data delle elezioni che dovrà essere fissata al massimo entro trenta giorni dalla fine dei cinque anni di mandato.
Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri
I Probiviri (o Probi viri) sono “Uomini Onesti”, persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull’andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti entro la seconda riunione dall’elezione della stessa.
Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari, non sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10, non sia moroso nei confronti dell’Ente e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per fino alla fine del mandato della Delegazione e si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Amministrazione.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti la Delegazione, il C.d.A. e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente alla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio alla Delegazione e/o al Consiglio di Amministrazione che adotteranno gli opportuni provvedimenti attuativi.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni della Delegazione senza diritto di voto.
Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti dalla Delegazione tra i propri membri nella prima seduta come indicato al comma 2 dell’art 16. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, la Delegazione procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda convocazione.
Il C.d.A. è composto da cinque consiglieri e resta in carica fino alla fine del mandato della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Allumiere a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.
In caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere, la sostituzione deve avvenire a cura della Delegazione nella prima seduta utile.
Il Consiglio resta in carica anche dopo le elezioni della Delegazione, limitatamente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, e sino alla convocazione della prima riunione della nuova eletta Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.
Art. 20 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo e gestionale dell’Ente ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatto salvo quanto di competenza della Delegazione.
Al C.d.A. spettano in particolare le seguenti competenze:
- La elaborazione ed approvazione degli indirizzi programmatici annuali, l’attuazione degli stessi e l’esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
- Redazione ed approvazione della pianta organica del personale e del loro stato giuridico;
- Provvede alla gestione, al piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
- Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
- Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. l. 97/1994, in combinato dispositivo con l’art. 3 della legge 168/2017.
- Dispone gli indirizzi programmatici da fornire al Direttore Amministrativo per l’elaborazione dei bilanci preventivi e ne cura l’approvazione da parte della Delegazione.
- Elabora le relazioni illustrative che accompagnano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi da presentare alla Delegazione;
- Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne dà comunicazione alla Delegazione nella prima seduta utile per la ratifica.
- Nomina e revoca il Direttore amministrativo dell’ente;
- Può richiedere la convocazione della Delegazione;
- Delibera sulle legittimazioni ex art. 9 della L.1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, sull’accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull’amministrazione ordinaria dell’ente.
- Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall’uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.
- Nomina il Presidente ed il Vicepresidente del C.d.A.
Art. 21 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché nel Comune di Allumiere, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno due consiglieri di amministrazione.
La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno due giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
Il C.d.A. è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall’amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.
Alle adunanze consiliari partecipa il direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.
Le deliberazioni del C.d.A. sono numerate in ordine progressivo annuale e sono immediatamente eseguibili.
Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal C.d.A. viene pubblicata sul sito web dell’Ente.
Le deliberazioni dell’ente possono essere impugnate d’innanzi al Collegio dei Probiviri in prima istanza e nel caso al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.
I Consiglieri cessano dalla carica per:
- Dimissioni volontarie;
- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10;
- Per decesso e/o impossibilità personali sopraggiunte;
In tale caso il C.d.A. ne prende atto in una apposita riunione e da comunicazione al Presidente della Delegazione e quest’ultimo convoca la riunione dei delegati per la nomina del sostituto.
Art. 22 – Il Presidente dell’Ente
Il Presidente dell’ente viene eletto dal C.d.A. tra i suoi membri, entro 10 giorni dall’avvenuta nomina del nuovo Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell’Ente nonché quella nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il C.d.A., sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e alla corretta esecuzione degli atti;
Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare il Direttore Amministrativo e/o dipendenti e collaboratori dell’Ente;
Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;
Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo.
Sta in giudizio a difesa degli interessi dell’Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l’Ente sia attore o convenuto;
Il Presidente cessa dalla carica per:
- Dimissioni volontarie;
- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il C.d.A.;
- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10;
- Per decesso e/o impossibilità personali sopraggiunte
In caso di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal consigliere anziano che, entro dieci giorni dall’evento, deve convocare il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente.
In caso di inerzia, nei successivi dieci giorni, il Consiglio viene convocato da qualsiasi consigliere. Trascorso inutilmente anche detto termine, il Consiglio decade automaticamente.
In questo caso Il Presidente della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti, nei successivi dieci giorni, deve convocare senza indugio la Delegazione per la nomina del nuovo C.d.A.
FUNZIONAMENTO DELL’ENTE
Art. 23 – Direttore amministrativo dell’Ente
Il Direttore amministrativo dell’ente è nominato dal C.d.A.su proposta del Presidente. Resta in carica un anno rinnovabile non tacitamente per la durata del mandato del C.d.A. stesso.
Le funzioni di Direttore amministrativo dell’Ente, reperibile anche esternamente, possono essere svolte da chi sia in possesso di un titolo di studio di laurea triennale o magistrale in materie giuridiche o contabili reperibile anche esternamente.
Può inoltre svolgere le funzioni di direttore amministrativo un dipendente dell’Ente che abbia i requisiti di cui sopra o abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l’Ente con mansioni che prevedono un titolo di studio immediatamente inferiore (Diploma scuola media superiore di secondo grado con accesso all’università).
Spettano al Direttore Amministrativo i seguenti compiti sotto la direzione e la vigilanza del C.d.A.:
- Partecipa alle riunioni della Delegazione e del C.d.A. redigendone i relativi verbali e dà esecuzione alle rispettive delibere in accordo con il Presidente.
- Interpreta ed esegue le decisioni del C.d.A., trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione.
- Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell’Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali;
- Assicura il raggiungimento degli obiettivi dettati dagli indirizzi del C.d.A. compiendo gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione.
- Cura l’organizzazione delle risorse umane, degli impianti e dei materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal C.d.A., con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione;
- Formula al C.d.A. proposte per l’adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza;
- Dirige il personale dell’Ente e propone al C.d.A. i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro;
- Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d’intesa con il Presidente;
- Provvede all’effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture di beni e servizi in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi nei limiti delle deleghe attribuite in attuazione delle delibere del C.d.A.
- Elabora con cadenza annuale il bilancio di previsione ed il consuntivo sulle indicazioni fornite dal C.d.A.
- Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali dell’Ente.
- Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- Può delegare a dipendenti e collaboratori, nell’ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l’operatività dell’Ente;
Art. 24 – Gestione Finanziaria e contabile
L’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente si basa sul sistema della contabilità finanziaria così come normato dal regolamento di contabilità e con il vincolo, durante la gestione annuale, di non superamento degli stanziamenti previsti per le spese, fatta salva la possibilità di variazioni degli stessi stanziamenti in corso d’anno previa approvazione del C.d.A. e successiva ratifica da parte della Delegazione.
La gestione finanziaria e contabile, di cui al settore II° del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, è responsabilità del Direttore Amministrativo o di altro soggetto, anche esterno, da esso incaricato, che assumerà la denominazione di Responsabile del Servizio Finanziario.
Art. 25 Gestione Tecnica e manutentiva
La gestione tecnica e manutentiva di cui al settore III° del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi è responsabilità del Direttore Amministrativo o di altro soggetto, anche esterno, da esso incaricato, che assumerà la denominazione di Responsabile del Servizio Tecnico.
Art. 26 Entrate e risorse dell’Ente
Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi, l’U.A. ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
L’Ente ha altresì autonoma podestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi di equità.
La finanza dell’Università Agraria di Allumiere è costituita da:
- Corrispettivi a rimborso spese per gli usi consentiti;
- Corrispettivi a rimborso spese individuali;
- Entrate di natura economica (Azienda Agricola);
- Entrate di natura patrimoniale;
- Trasferimenti comunitari, regionali, provinciali, comunali;
- Trasferimenti da altri Enti pubblici o privati;
- Risorse per investimenti;
- Altre entrate.
Art. 27 – Bilancio e programmazione finanziaria.
Il bilancio di previsione è triennale ed è approvato dalla Delegazione su proposta del C.d.A. entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il termine previsto nel comma 1 del presente articolo ha carattere meramente ordinatorio, ed in caso di ritardo, la gestione è operata utilizzando gli stanziamenti previsti per le annualità del bilancio di previsione.
Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell’annualità, della veridicità, della pubblicità, e del pareggio economico finanziario.
Il bilancio è corredato da una relazione del C.d.A. ove vengono indicati gli indirizzi programmatici e di gestione alla base delle previsioni proposte.
Il bilancio ed i suoi allegati debbono, inoltre, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
Il regolamento di contabilità deve prevedere che i singoli stanziamenti del bilancio di previsione, devono essere assegnati da parte del C.d.A. al Direttore amministrativo o ai Responsabili dei settori attraverso un piano economico di gestione che autorizza Direttore e/o Responsabili a contrattare e ad assumere tutte le funzioni gestionali nei limiti contenuti nel bilancio di previsione per ogni singola annualità così come approvato dalla Delegazione.
Art. 28 – Risultati della gestione
I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti, sono rilevati mediante contabilità finanziaria. Essi vengono desunti nel Rendiconto Consuntivo accompagnato dalla relazione del C.d.A. che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
Il Rendiconto Consuntivo, a cura del C.d.A., è presentato alla Delegazione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento per l’approvazione. Il Rendiconto è corredato dalla relazione del revisore contabile che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione con la possibilità di esprimere le proprie raccomandazioni e/o criticità rilevate.
Art. 29 – Revisione economica e finanziaria
Le funzioni di revisione contabile sono svolte da un revisore dei conti nominato dalla Delegazione ed in possesso di specifica competenza in materia contabile e amministrativa.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore periodo di tre anni ma non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione al bilancio preventivo e/o al rendiconto.
Il revisore collabora con la Delegazione nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione. A tal fine ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – alle sedute della Delegazione e del C.d.A. se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti dell’ente.
Esprime i pareri sulle variazioni del bilancio approvate dal C.d.A. da sottoporre alla Delegazione per la ratifica.
Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione. Detta relazione contiene anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall’art. 1710 C.C., riferendo immediatamente al Presidente della Delegazione in caso di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.
Al revisore compete un compenso per l’opera prestata da determinarsi in sede di nomina.
Art. 30 – Il Tesoriere
Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dall’ente, provvederà il tesoriere.
Il servizio di Tesoreria sarà affidato dal C.d.A. ad un Istituto di Credito operante sulla piazza di Allumiere, ove possibile.
Art. 31 – Servizio economato
Per le esigenze dell’Ufficio amministrativo dell’Ente, è istituito il Servizio Economato, retto da un Economo.
Le funzioni di Economo della U.A. di Allumiere sono attribuite al Direttore Amministrativo o al Responsabile del Servizio Finanziario se presente che può delegare l’intero servizio ad altra risorsa interna.
I compiti, le funzioni e le specifiche responsabilità dell’Economo sono contenuti nell’apposito Regolamento.
Art. 32 – Regolamenti
La Delegazione adotta i regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente e del deposito verrà data congrua pubblicità con avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sulla pagina preposta del sito web istituzionale, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie i merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
Il regolamento entrerà in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
NORME FINALI
Art. 32 – Clausole Transitorie
L’adozione del presente statuto si rende necessaria alla luce di quanto disposto dalla Legge n. 168/2017 e nelle more di quanto detterà la Regione Lazio per quanto di sua competenza ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata legge n. 168/2017
In deroga a quanto previsto dall’art. 17, l’approvazione del presente testo, in prima istanza, è di competenza del Consiglio Universitario, organo legittimato ai sensi del vigente statuto con deliberazione n.8 del 22/02/2017.
Gli organi di governo attuali dell’Ente, eletti nel febbraio 2017, rimarranno in carica fino alla scadenza naturale della legislatura. Le previsioni del presente statuto vigeranno dopo l’elezione dei nuovi organi. Fino a quella data vigeranno le regole del vecchio statuto ad eccezione della disciplina delle elezioni che avverranno secondo quanto stabilito dal presente statuto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e nell’ordinamento in materia di usi civici.
Art. 33 – Modifiche Statutarie
Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte alla Delegazione a seguito di deliberazione adottata dal C.d.A. o su richiesta di uno o più Delegati. Il Presidente cura l’invio a tutti i Delegati delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
La Delegazione fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte degli Utenti, degli Enti, delle Persone Giuridiche che hanno sede nel comune di Allumiere affidandone al C.d.A. l’esecuzione.