Organigramma Università Agraria

L’attività gestionale amministrativa dell’Ente è garantita dall’Organo di Governo e dall’apparato burocratico formato da n. 11 dipendenti in pianta stabile differenziati da mansioni specifiche operative e settoriali.

ORGANIGRAMMA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente dell’Ente Cimaroli Daniele
Vicepresidente dell’Ente/Consigliere Mellini Leo
Consigliere Caravaglia Silvia
Consigliere Speroni Paolo
Consigliere Travagliati Paolo

DELEGAZIONE
Presidente della Delegazione Travagliati Paolo
Vicepresidente della Delegazione Vernace Pietro
Delegato Bastianini Tersilio
Delegato Cammilletti Andrea
Delegato Caravaglia Silvia
Delegato Cimaroli Daniele
Delegato Ferri Flavio
Delegato Mellini Paolo
Delegato Papa Claudio
Delegato Speroni Paolo
Delegato Vela Antonio detto Toninello
Delegato Vela Daniele
Delegato Vittori Mario

ORGANI DELL’ENTE

1 – ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

L’Assemblea degli Utenti è composta da tutti i cittadini italiani residenti nel comune di Allumiere iscritti nelle liste elettorali dell’Ente.

La funzione dell’Assemblea degli Utenti è quella di eleggere, in via rappresentativa democratica, i membri della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.

Può avere anche funzione consultiva – su richiesta e convocazione della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti – per argomenti di interesse collettivo.

2 – DELEGAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

La Delegazione dell’Assemblea degli Utenti è l’organo rappresentativo dell’assemblea degli utenti composta da un numero di membri – denominati Delegati – pari a tredici ed è eletto per un periodo di cinque anni.

Nella prima riunione – convocata dal Presidente e vice Presidente del C.d.A. uscente entro dieci giorni dopo la proclamazione degli eletti – presieduta dal membro eletto con il maggior numero di voti, vengono nominati – a scrutinio segreto – il Presidente della Delegazione e a seguire i membri del C.d.A. in seno alla Delegazione stessa.

Le riunioni della Delegazione sono pubbliche e sono convocate dal Presidente della Delegazione su propria iniziativa, su richiesta del C.d.A. o dei Delegati pari al 20% del proprio organico e comunque almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo.

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo elettronico.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta, con preavviso di almeno tre giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso valide le riunioni della Delegazione alle quali siano presenti tutti i Delegati in carica.

Le riunioni della Delegazione sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% dei membri mentre in seconda convocazione, che è stabilita almeno un’ora dopo l’orario previsto per la prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Le delibere della Delegazione sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente della Delegazione.

Il voto dei Delegati è espresso a scrutinio palese o segreto se richiesto da almeno un terzo dei partecipanti fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e per la nomina di consiglieri nei casi di sostituzione.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Delegati in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno nove decimi dei Delegati in carica.

La Delegazione dell’Assemblea degli Utenti può dotarsi di un proprio Regolamento per normare il proprio funzionamento nel rispetto delle presenti norme statutarie.

I Delegati decadono quando si verifichino le seguenti condizioni:

  • Per decesso;
  • Per trasferimento della residenza fuori dal Comune di Allumiere;
  • Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art.10.
  • Per non aver partecipato – senza giustificato motivo – almeno per tre volte consecutive ai lavori della Delegazione;
  • Per dimissioni volontarie

Ricorrendo dette condizioni la Delegazione con proprio atto provvede alla sostituzione dei decaduti con i primi candidati non eletti.

Alle adunanze della Delegazione partecipa il direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta sia, ove occorra, per fornire chiarimenti ai Delegati sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le deliberazioni della Delegazione sono numerate in ordine progressivo annuale e sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dalla della Delegazione viene pubblicata sul sito web dell’ente.

Le deliberazioni della Delegazione possono essere impugnate d’innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

3 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti dalla Delegazione tra i propri membri nella prima seduta come indicato al comma 2 dell’art 16. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, la Delegazione procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda convocazione.

Il C.d.A. è composto da cinque consiglieri e resta in carica fino alla fine del mandato della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Allumiere a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere, la sostituzione deve avvenire a cura della Delegazione nella prima seduta utile.

Il Consiglio resta in carica anche dopo le elezioni della Delegazione, limitatamente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, e sino alla convocazione della prima riunione della nuova eletta Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.

4 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dell’ente viene eletto dal C.d.A.  tra i suoi membri, entro 10 giorni dall’avvenuta nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell’Ente nonché quella nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il C.d.A., sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e alla corretta esecuzione degli atti;

Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare il Direttore Amministrativo e/o dipendenti e collaboratori dell’Ente;

Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;

Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo.

Sta in giudizio a difesa degli interessi dell’Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l’Ente sia attore o convenuto;

Il Presidente cessa dalla carica per:

  • Dimissioni volontarie;
  • Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il C.d.A.;
  • Per trasferimento della residenza in altro comune;
  • Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10;
  • Per decesso e/o impossibilità personali sopraggiunte

In caso di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal consigliere anziano che, entro dieci giorni dall’evento, deve convocare il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente.

In caso di inerzia, nei successivi dieci giorni, il Consiglio viene convocato da qualsiasi consigliere. Trascorso inutilmente anche detto termine, il Consiglio decade automaticamente.

In questo caso Il Presidente della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti, nei successivi dieci giorni, deve convocare senza indugio la Delegazione per la nomina del nuovo C.d.A.

5 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Probiviri (o Probi viri) sono “Uomini Onesti”, persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull’andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dalla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti entro la seconda riunione dall’elezione della stessa.

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari, non sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10, non sia moroso nei confronti dell’Ente e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per fino alla fine del mandato della Delegazione e si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Amministrazione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti la Delegazione, il C.d.A. e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente alla Delegazione dell’Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio alla Delegazione e/o al Consiglio di Amministrazione che adotteranno gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni della Delegazione senza diritto di voto.